Art. 1 Natura. Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) della Parrocchia "S. Maria La
Stella" in S. Maria La Stella - frazione di Aci S. Antonio (CT), è l´organo di collaborazione dei fedeli
con il Parroco nella gestione amministrativa della Parrocchia.
Art. 2 Fini. Il CPAE ha i seguenti scopi:
a) coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio
preventivo della Parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi
mezzi di copertura
b) approvare alla fine di ciascun esercizio, previo
esame dei libri contabili e relativa documentazione, il rendiconto consuntiv;
c) esprimere il parere sugli atti di straordinaria
amministrazione
d) curare l´aggiornamento annuale dello stato
patrimoniale della Parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana e l´ordinata
archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali.
Art. 3 Composizione. Il CPAE è composto dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente, dai
vicari parrocchiali e da tre fedeli, nominati dal Parroco, sentito il parere del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
I consiglieri devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare
scelte economiche con spirito ecclesiale e possibilmente esperti in diritto o in economia. I loro nominativi devono essere
comunicati alla Curia diocesana almeno quindici giorni prima del loro insediamento. I membri del CPAE durano tre anni e il
loro mandato può essere rinnovato. Per la durata del loro mandato i consiglieri non possono essere revocati se non per gravi
e documentati motivi.
Art. 4 Incompatibilità. Non possono essere nominati membri del CPAE i congiunti del Parroco fino al quarto
grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia.
Art. 5 Presidente del CPAE. Spetta al Presidente:
a) la convocazione e la presidenza del CPAE;
b) la fissazione dell´ordine del giorno di
ciascuna riunione;
c) la presidenza delle riunioni.
Art. 6 Poteri del Consiglio. Il CPAE ha funzione consultiva e non deliberativa. In esso tuttavia si esprime
la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia. Il Parroco ne richiederà e
ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e ne userà
ordinariamente come valido strumento per l´amministrazione della Parrocchia. Ferma resta, in ogni caso, la legale
rappresentanza della Parrocchia che in tutti i negozi giuridici spetta al Parroco, il quale è amministratore di
tutti i beni parrocchiali.
Art. 7 Riunioni del Consiglio. Il CPAE si riunisce almeno una volta al quadrimestre, nonchè ogni volta
che il Parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta a quest´ultimo richiesta da almeno due membri del Consiglio.
Alle riunioni del CPAE potranno partecipare ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità
di esperti. Ogni consigliere ha la facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.
Art. 8 Esercizio. L´esercizio finanziario della Parrocchia va dal primo gennaio al trentuno dicembre
di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo, debitamente
firmato dai membri del Consiglio, sarà sottoposto dal Parroco al Vescovo diocesano.
Art. 9 Informazione alla Comunità parrocchiale. Il CPAE presenta annualmente al Consiglio Pastorale
Parrocchiale e alla comunità parrocchiale il rendiconto sulla utilizzazione delle offerte ricevute dai fedeli indicando anche
le opportune iniziative per l´incremento delle risorse necessarie per le realizzazioni delle attività pastorali
e per il sostentamento del clero parrocchiale.
Art. 10 Validità delle sedute e verbalizzazione. Per la validità delle riunioni del CPAE
è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro,
devono portare la sottoscrizione del Parroco e del Segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta
successiva.
Art. 11 Rinvio a norme generali. Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si applicheranno
le norme del Diritto Canonico.